Direttiva Macchine 2006/42/CE

La marcatura CE secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, in vigore dal 29/12/2009, rappresenta un requisito cogente e obbligatorio per la commercializzazione di macchine all'interno dell’Unione Europea.

La Marcatura CE delle macchine

La Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede ai costruttori di apporre sulle macchine, immesse sul mercato o messe in funzione, la marcatura CE (Allegato III) e di redigere la Dichiarazione CE di conformità (Allegato II Parte 1.A) ad attestazione del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute definiti nella direttiva stessa.

La direttiva si applica ai seguenti prodotti (Art. 1):

a) MACCHINE;

b) ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI;

c) COMPONENTI DI SICUREZZA;

d) ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO;

e) CATENE, FUNI E CINGHIE;

f) DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE MECCANICA;

g) QUASI-MACCHINE.

 

Contesto normativo

L’art. I della Direttiva Macchine 2006/42/CE identifica i prodotti che devono essere considerate “macchine” e ne stabilisce il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

L’art. 12 della Direttiva descrive le procedure di valutazione della conformità che devono essere seguite dal fabbricante al fine di dimostrare l’effettiva conformità della macchina ai requisiti della direttiva.

 

Le procedure di valutazione della conformità

L’Art. 12 prevede tre procedure in funzione della tipologia di macchina e in funzione del fatto che sia o meno elencata nell’Allegato IV.

Se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante applica una delle procedure seguenti:

    1. la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII;
    2. la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;
    3. la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

Se la macchina è contemplata dall’allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante il fabbricante applica una delle procedure seguenti:

    1. la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;
    2. la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

 

Intervento dell’Organismo Notificato

ECO Certificazioni S.p.A. è Organismo Notificato n. 0714 autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro ad emettere, per le macchine comprese nell’allegato IV, il Certificato CE di tipo o un certificato di approvazione del sistema di gestione nell’ambito della Garanzia Qualità Totale.

ECO dispone di tecnici professionisti che, grazie ad un elevato livello di competenza, formazione e preparazione, garantiscono al cliente puntualità e qualità per quanto riguarda tutti i servizi inerenti alla certificazione delle macchine.

Vai all’elenco delle macchine per le quali ECO è autorizzata ad emettere certificati CE di conformità ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.

 

Principali ambiti di intervento

ECO Certificazioni S.p.A. è leader nell’ambito:

    • delle macchine per il sollevamento delle persone con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri, piattaforme di lavoro mobili elevabili (EN 280), piattaforme elevatrici per disabili, montacarichi per il sollevamento di persone e cose.
    • delle macchine per il sollevamento dei veicoli ai fini di manutenzione, riparazione e verifica (EN 1493).
    • delle strutture di protezione ROPS e FOPS; ma anche TOPS, Front guard, quali cabine e roll-bar, ECO esegue prove distruttive su prototipi ai sensi delle norme tecniche armonizzate alla Direttiva Macchine.
    • Blocchi logici programmabili con funzione di sicurezza.
    • Dispositivi di sicurezza e per il rilevamento delle persone.
    • Macchine per la lavorazione del legno.
    • Veicoli per la raccolta e compattazione rifiuti.
    • Macchine per lavori sotterranei.

 

Per i dettagli è possibile visitare il sito istituzionale UE Nando – New Approach Notified and Designated Organisations.

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